Art. 19.
             Valutazione previsionale del clima acustico
    1.  Per  quanto  previsto  dall'Art.  8,  comma 3, della legge n.
447/1995,  in  relazione  alla  valutazione  previsionale  del  clima
acustico,  si  definisce  come  clima acustico l'insieme degli eventi
sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.
    2. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:
      a) la   planimetria   in  scala  1:2000  dell'area  interessata
all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che
determinano il clima acustico dell'area stessa;
      b) l'indicazione  della classificazione acustica del territorio
in cui ricade l'insediamento;
      c) le  isolivello  relative  allo  stato  acustico  prima della
realizzazione dell'opera;
      d) lo   stato   previsionale   acustico   dei  luoghi  dopo  la
realizzazione   dell'opera,   con   l'eventuale   indicazione   degli
interventi  idonei  a  ricondurre  i  livelli  sonori nella classe di
appartenenza  dell'opera  stessa  nonche'  una stima dei costi per la
loro realizzazione.