Art. 19. Valutazione previsionale del clima acustico 1. Per quanto previsto dall'Art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995, in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si definisce come clima acustico l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area. 2. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere: a) la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa; b) l'indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l'insediamento; c) le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera; d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonche' una stima dei costi per la loro realizzazione.