Art. 19. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi" 1. All'Art. 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera p) e' inserita la seguente: "p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati;"; b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: "disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti: "nonche' tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti"; e) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: "b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalita' tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta; b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lettera p-bis);"; d) al comma 2, lettera e), le parole: ", alla Regione e alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "e all'osservatorio della mobilita' di cui all'Art. 33.; e) al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: "e-bis) istituire, a livello aziendale, comitati per la qualita' dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori;"; f) al comma 4, lettera a), dopo le parole: ad assicurare" sono aggiunte le seguenti: "per i servizi aggiuntivi"; g) i commi 8 e 9, sono abrogati.