Art. 19.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'Art.  24  della legge regionale
18 novembre  1998,  n.  37  "Contenuto  dei  contratti  di servizio e
               obblighi dell'affidatario dei servizi"
    1.  All'Art.  24  della  legge regionale 18 novembre 1998, n. 37,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma  1,  dopo  la  lettera p) e' inserita la seguente:
"p-bis)  le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso
impatto  ambientale  da  utilizzare  con  particolare  riferimento al
biodiesel  o  comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o
riformulati;";
      b) al  comma  1,  lettera  q)  dopo  le  parole:  "disposizioni
regionali",  sono aggiunte le seguenti: "nonche' tutti gli altri dati
ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti";
      e) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
    "b-bis)  garantire  materiale  rotabile  e  servizi  a  terra per
assicurare  l'intermodalita'  tra i vettori di trasporto ivi compresa
quella con la bicicletta;
    b-ter)  utilizzare  per il TPL il biodiesel o comunque carburanti
puri  o  in  miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle
percentuali  individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1,
lettera p-bis);";
      d) al  comma  2,  lettera e), le parole: ", alla Regione e alla
provincia"  sono sostituite dalle seguenti: "e all'osservatorio della
mobilita' di cui all'Art. 33.;
      e) al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
        "e-bis)  istituire,  a  livello  aziendale,  comitati  per la
qualita' dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti
concedenti,    delle    associazioni    degli   utenti   maggiormente
rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti comitati
hanno   potere   di   monitoraggio,  di  controllo  e  di  intervento
esercitabile  attraverso  proposte e indicazioni operative sottoposte
ai competenti organi dei soggetti gestori;";
      f)  al comma 4, lettera a), dopo le parole: ad assicurare" sono
aggiunte le seguenti: "per i servizi aggiuntivi";
      g) i commi 8 e 9, sono abrogati.