Art. 19. Procedura di accreditamento 1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e si conclude con provvedimento della giunta regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda U.L.S.S., solamente se delegato, nei casi di cui all'art. 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale competente circa la conformita' alla programmazione socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono l'istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere alla competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti. 2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimenro dei requisiti di accreditamento avviene con periodicita' triennale; in caso di esito negativo, una nuova richiesta di acereditamento non potra' essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. 3. La giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attivita' delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonche' la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. nei casi di cui all'art. 16, comma 2. 4. La giunta regionale determina i criteri e l'entita' dell'onere posto a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessita' della struttura. 5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilita' del personale addetto alle verifiche. 6. E istituito, presso la competente segreteria regionale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicita' annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonche' privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno e' stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14. 7. Ciascuna azienda U.L.S.S. pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attivita' che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.