Art. 19.
            Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti
    1.  Il  ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o
parzialmente  a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi
o   altri  fatti  dannosi,  deve  essere  eseguito  con  le  seguenti
modalita':
      a) se   trattasi   di  latifoglie  il  ripristino  deve  essere
effettuato  mediante  taglio di ceduazione, o di tramarratura qualora
il colletto dovesse risultare danneggiato;
      b) se  trattasi  di  conifere,  qualora non vi sia rinnovazione
naturale  tale  da  garantire  la  ricostituzione  del bosco, si deve
provvedere al reimpianto del bosco;
      c) se  trattasi  di  boschi  misti di conifere e latifoglie, il
ripristino   deve   essere  effettuato  specificatamente  secondo  le
modalita' di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica
riscontrata.
    2.  Il  materiale  legnoso  che  risulta  alterato  dagli  agenti
patogeni deve essere completamente rimosso e distrutto.
    3.  L'esecuzione  degli interventi di ripristino e' consentito in
qualsiasi periodo dell'anno e puo' essere effettuata direttamente dal
proprietario,  anche  con contributi pubblici, o dall'ente competente
per territorio anche in attuazione dell'Art. 32, comma 3, della legge
regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza.
    4.  Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
rispettivamente  le  sanzioni  amministrative  previste dall'Art. 48,
comma 9, lettera a), punti 1) e 2) della legge regionale n. 28/2001.