Art. 19. Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti 1. Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalita': a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduazione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato; b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco; c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalita' di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata. 2. Il materiale legnoso che risulta alterato dagli agenti patogeni deve essere completamente rimosso e distrutto. 3. L'esecuzione degli interventi di ripristino e' consentito in qualsiasi periodo dell'anno e puo' essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'Art. 32, comma 3, della legge regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza. 4. Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano rispettivamente le sanzioni amministrative previste dall'Art. 48, comma 9, lettera a), punti 1) e 2) della legge regionale n. 28/2001.