Art. 19. Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo 1. La provincia, d'intesa con i comitati di gestione, determina, per ogni specie vocazionale, la capacita' faunistica in termini quantitativi e le densita' massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell'equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel piano faunistico venatorio regionale. 2. Le province, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i comitati di gestione, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell'apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densita' massime potenziali di cui al comma 1.