Art. 19. Piani urbanistici attuativi (PUA) 1. Il piano urbanistico attuativo puo' essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastruttura!e ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia: a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «legge urbanistica» e successive modificazioni; b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare» e successive modificazioni; c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'Art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» e successive modificazioni; d) del piano di recupero di cui all'Art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia popolare» e successive modificazioni; e) del piano ambientale di cui all'Art. 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» e successive modificazioni; f) del programma integrato di cui all'Art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni; in particolare il programma integrato e lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualita' ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell'edificato. 2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo e' formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati: a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonche', qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione; b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento; c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; d) la verifica di compatibilita' geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento; e) i vincoli gravanti sull'area; f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprieta'; g) il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti; h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare; i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economicosintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonche' il piano finanziario di attuazione; k) le norme di attuazione; l) il prontuario per la mitigazione ambientale; m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo; n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa. 3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell'Art. 21. 4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE «Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori» e successive modificazioni.