Art. 19.
                  Piani urbanistici attuativi (PUA)
    1.  Il  piano  urbanistico  attuativo  puo'  essere  d'iniziativa
pubblica  o  privata  o,  congiuntamente,  di  iniziativa  pubblica e
privata.     Esso     definisce     l'organizzazione     urbanistica,
infrastruttura!e  ed  architettonica di un insediamento ed assume, in
considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:
      a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di
cui  agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «legge
urbanistica» e successive modificazioni;
      b) del  piano  per  l'edilizia economica e popolare di cui alla
legge   18 aprile   1962,   n.   167   «Disposizioni   per   favorire
l'acquisizione  di  aree  fabbricabili  per  l'edilizia  economica  e
popolare» e successive modificazioni;
      c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
di  cui  all'Art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e
coordinamento   dell'edilizia   residenziale  pubblica;  norme  sulla
espropriazione  per pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alla
Legge  17 agosto  1942,  n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge
29 settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata e
convenzionata» e successive modificazioni;
      d) del  piano  di  recupero  di  cui  all'Art.  28  della legge
5 agosto  1978,  n.  457 «Norme per l'edilizia popolare» e successive
modificazioni;
      e) del   piano  ambientale  di  cui  all'Art.  27  della  legge
regionale  16 agosto  1984,  n. 40 «Nuove norme per la istituzione di
parchi e riserve naturali regionali» e successive modificazioni;
      f) del  programma  integrato  di cui all'Art. 16 della legge 17
febbraio  1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» e
successive  modificazioni; in particolare il programma integrato e lo
strumento  di  attuazione  della  pianificazione  urbanistica  per la
realizzazione  coordinata,  tra  soggetti  pubblici  e privati, degli
interventi  di  riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
La  riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti
esistenti  e il ripristino della qualita' ambientale anche attraverso
l'ammodernamento   delle   urbanizzazioni  primarie  e  secondarie  e
dell'arredo   urbano,   il   riuso   di   aree  dismesse,  degradate,
inutilizzate,   a   forte   polarizzazione   urbana,   anche  con  il
completamento dell'edificato.
    2.  In  funzione  degli specifici contenuti, il piano urbanistico
attuativo e' formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli
di seguito elencati:
      a) l'estratto  del  piano di assetto del territorio e del piano
degli  interventi  nonche',  qualora attinenti alle tematiche svolte,
gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
      b) la  cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro
dell'intervento;
      c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
      d) la  verifica  di  compatibilita' geologica, geomorfologica e
idrogeologica dell'intervento;
      e) i vincoli gravanti sull'area;
      f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprieta';
      g) il  progetto  planivolumetrico  e l'eventuale individuazione
dei comparti;
      h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;
      i) lo   schema   delle   opere   di   urbanizzazione   e  delle
infrastrutture a rete;
      j) la  relazione  illustrativa  che,  nel  caso  dei  programmi
integrati,  precisa  la  rappresentazione  del  programma  in termini
economicosintetici  con particolare riguardo ai benefici derivanti ai
soggetti  pubblici  e agli altri soggetti attuatori, nonche' il piano
finanziario di attuazione;
      k) le norme di attuazione;
      l) il prontuario per la mitigazione ambientale;
      m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;
      n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.
    3.  I  PUA  sono  attuati  dagli  aventi  titolo,  anche mediante
comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell'Art. 21.
    4.  Per  i  PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a
scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione,  come  disciplinata dalla
normativa  vigente,  non  ricade  nella  disciplina  degli appalti di
lavori  pubblici  quando  le  singole  opere da realizzare abbiano un
valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva
14  giugno  1993,  93/37/CEE «Direttive del Consiglio che coordina le
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di lavori» e
successive modificazioni.