Art. 19. Facilitazioni per le abitazioni Agli abruzzesi all'estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di Euro 75.000,00 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di Euro 35.000,00 nelle altre ipotesi previste. Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo. Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprieta' o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessita' familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici. L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non puo' essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non puo' essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione. Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il comune di residenza o presso il comune ove e' situato l'alloggio.