Art. 19.
                   Facilitazioni per le abitazioni
    Agli  abruzzesi  all'estero  che  nel  territorio  della  Regione
intendano  costruire  o  acquistare  un  alloggio di tipo economico o
effettuare   interventi   di   restauro,   risanamento  conservativo,
ristrutturazione,  ampliamento  o completamento di un immobile ad uso
abitativo  proprio  o  del  proprio  nucleo  familiare, sono concessi
contributi  una  tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un
importo  massimo  di  Euro 75.000,00  per l'acquisto o la costruzione
dell'appartamento  e  del 35% su un importo massimo di Euro 35.000,00
nelle altre ipotesi previste.
    Hanno  titolo  alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati
in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel
territorio  della  Regione  ed  i  loro discendenti in possesso della
cittadinanza  italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due
anni dal rientro definitivo in Abruzzo.
    Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del
diritto  di  proprieta'  o  di  usufrutto  di altro alloggio idoneo e
adeguato  alle  necessita'  familiari  e  coloro  che  hanno ottenuto
l'assegnazione  in  proprieta'  o  con  patto di futura vendita di un
alloggio costruito con contributi di enti pubblici.
    L'alloggio  per  il  quale  viene concesso il contributo non puo'
essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del
proprio  nucleo  familiare  e non puo' essere venduto prima di cinque
anni  dalla  data  di  acquisto  o  dal  completamento  dei lavori di
costruzione  e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e
la sua restituzione.
    Le  domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere
presentate  presso  il  comune di residenza o presso il comune ove e'
situato l'alloggio.