Art. 19. Tutela dei dati 1. I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, in particolar modo nelle attivita' di consulenza e di valutazione.