Art. 19. Volontariato 1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalita', possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in liberta', previo accordo con l'ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.