Art. 19. Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale 1 . Alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere che hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale, rideterminando la propria dotazione organica, sono consentite, a partire dalla data del 31 dicembre 2007, nel rispetto del piano di rientro, le procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario ed infermieristico che svolge mansioni di assistenza diretta, indispensabile e infungibile, per il funzionamento delle strutture. 2. Al fine di non compromettere la qualita' delle prestazioni e l'assistenza al malato, il turn-over si fissa nella misura massima del 40 per cento delle cessazioni dal servizio.