Art. 19. Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale di base, falla eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge. 2. Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino piu' direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i direttori interessati. 3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a venfica da parte del servizio bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal servizio affari della Giunta.