Art. 19.

Norme transitorie per i procedimenti di cui alla legge regionale n. 2
                              del 2004



   1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008,
e  nei  bilanci  relativi  agli  anni  finanziari precedenti, per gli
interventi  di  sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e
dagli  enti  assegnatari  sulla  base  delle disposizioni della legge
regionale  n.  2  del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la
presente legge.