Art. 19. Norme transitorie per i procedimenti di cui alla legge regionale n. 2 del 2004 1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e dagli enti assegnatari sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la presente legge.