Art. 19 
 
Sostituzione  dell'art.  22  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.  1
e' sostituito dal seguente: «Art. 22(Verifica dei  requisiti).  -  1.
L'amministrazione procede nei  confronti  dell'aggiudicatario,  prima
della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei
requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di  esclusione
di cui all'articolo 35, comma 1, della legge,  dichiarati  nel  corso
della procedura di affidamento. 
    2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati  dovra'
essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria, mediante la produzione
dei seguenti documenti: 
      a)  attestazione  di  qualificazione  in  corso  di  validita',
rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente  autorizzato,
per categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori  in  appalto,  in
conformita'  al  sistema  di  qualificazione  previsto  dalle   norme
statali; 
      b) se dichiarato il possesso,  certificazione  del  sistema  di
qualita' conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000,  in  corso  di
validita', ai fini dell'applicazione del  beneficio  della  riduzione
della   cauzione   provvisoria,   qualora   non   risultante    dalla
certificazione di cui alla lettera a); 
      c) documento unico di regolarita' contributiva di cui  all'art.
22-bis. 
    3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti  da
invitare   dichiarati   dall'impresa,   dovra'   essere    dimostrato
dall'impresa aggiudicataria solo qualora essa sia  stata  invitata  a
seguito della selezione di cui al comma  8  dell'articolo  23,  nella
misura necessaria  a  giustificare  la  collocazione  in  graduatoria
mediante la seguente documentazione: 
      a) a  comprova  della  realizzazione,  nell'ultimo  quinquennio
antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della  cifra  d'affari
in lavori derivante da attivita' diretta dichiarata:  mediante  copia
delle  dichiarazioni  I.V.A  se  trattasi  di  impresa   individuale,
societa' di persone, consorzio di  cooperative;  mediante  copia  dei
bilanci, della nota integrativa e  di  quella  attestante  l'avvenuto
deposito se trattasi di societa' di  capitali  o  di  altri  soggetti
tenuti alla loro pubblicazione; 
      b) a  comprova  della  realizzazione,  nell'ultimo  quinquennio
antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della  cifra  d'affari
in lavori derivante da attivita' indiretta  dichiarata  dall'impresa:
mediante copia  delle  dichiarazioni  I.V.A.  dei  consorzi  e  delle
societa'   consortili   che   abbiano   fatturato   direttamente   al
committente, oppure mediante bilanci, della  nota  integrativa  e  di
quella attestante l'avvenuto deposito  nel  caso  di  consorzi  e  di
societa' consortili tenuti alla loro pubblicazione,  qualora  abbiano
fatturato direttamente al committente; 
      c)   certificati   rilasciati   dal   committente,   attestanti
l'esecuzione  dei  lavori  regolarmente  e   con   buon   esito;   se
l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o  giudiziale
deve  esserne  indicato  l'esito  a  comprova  della   realizzazione,
nell'ultimo  quinquennio  antecedente  l'anno  di  pubblicazione  del
bando, di lavori nella categoria prevalente; 
      d)  copia   dell'attestazione   della   denuncia   contributiva
all'I.N.P.S. relativa al mese in cui e' stata resa la dichiarazione a
comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti  e
della sede I.N.P.S. di iscrizione. 
    4.  In  caso  di  raggruppamento   temporaneo   di   imprese   la
documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata  da  ciascuna
delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento  di
tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera  c)
del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento  alla  sola
impresa mandataria. 
    5.  L'amministrazione  aggiudicatrice   procede   alla   verifica
d'ufficio   degli   altri   requisiti   richiesti   ai   fini   della
partecipazione alla procedura di gara. 
    6. Fermo restando quanto stabilito ai commi  precedenti,  qualora
sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura  di
stipulazione del contratto, il concorrente  puo'  essere  invitato  a
produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio. 
    7. I soggetti appartenenti ad  altri  Stati  dell'Unione  europea
devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni  rese
secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento. 
    8. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione  europea,
qualora lo stato estero in cui ha sede l'impresa  aggiudicataria  non
contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero  se
tali documenti non contengono tutti i dati  richiesti,  essi  possono
essere  sostituiti  da  una  dichiarazione  giurata;  se  non  esiste
siffatta dichiarazione, e' sufficiente una dichiarazione solenne resa
davanti ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un  notaio  o
ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in
base  alla  legislazione  delle  Stato   stesso,   che   ne   attesti
l'autenticita'.».