Art. 19.
                       Investimenti ammissibili
 
   Il  contributo  in  conto interessi di cui all'articolo precedente
puo' essere concesso alle imprese artigiane singole o associate  per:
     a)   acquisto,   costruzione,   ampliamento,  ammodernamento  di
immobili destinati all'attivita' artigiana o alla stessa strettamente
connessi;
     b)  acquisto,  costruzione,  ampliamento  ed  ammodernamento  di
immobili necessari allo svolgimento delle  attivita'  finalizzate  al
raggiungimento  degli scopi sociali, e comunque strettamente connesse
all'attivita' produttiva, delle cooperative aritigiane e dei consorzi
tra imprese;
     c)  acquisto  ed  installazione  di  macchinari  ed attrezzature
occorrenti nel processo  produttivo  o  di  impianti  di  servizio  e
relativi allacciamenti;
     d)  acquisto di materie prime e/o semilavorati per la formazione
di scorte;
     e)  acquisto di aree necessarie per gli investimenti di cui alle
lettere a) e b).
   Ai fini del presente articolo si considerano:
     a)  "ammodernamenti"  le  iniziative  che,  pur  confermando  la
occupazione esistente, si prefiggono di  apportare  innovazioni  agli
impianti,  con l'obiettivo di conseguire aumenti di produttivita' e/o
miglioramenti  delle  condizioni  ambientali   di   lavoro   e/o   un
miglioramento delle condizioni ecologiche;
     b)  "ampliamenti"  le  iniziative  che  attraverso un incremento
dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, si  prefiggono  di
accrescere  la  capacita' di produzione dei prodotti gia' esistenti o
di altri similari  (ampliamento  orizzontale),  e/o  a  creare  nello
stesso  stabilimento nuove capacita' produttive a monte o a valle dei
procesi produttivi gia' esistenti (ampliamento verticale).