Art. 19. Unita' di degenza 1. Le unita' di degenza devono essere articolate secondo i criteri funzionali previsti da successivi commi. 2. Le unita' di degenza delle case di cura private devono essere dotate di non meno di quindici, ovvero dieci posti letto nel caso di specialita' aggregate, e non piu' di trenta posti letto. 3. Piu' unita' funzionali, in cui vengono esercitate discipline tra loro affini, possono essere aggregate in raggruppamenti fino a cento posti letto. Unita' funzionali destinate al recupero e rieducazione funzionale possono essere aggregate in raggruppamenti fino a centoventi posti letto. 4. Le camere di degenza, con esclusione di quelle destinate ad unita' pediatriche, non possono ospitare piu' di quattro letti; la superficie minima per posto letto va calcolata in ragione di metri quadrati 7 e la cubatura in ragione di metri cubi 20. 5. Almeno il 10 per cento delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto con superficie non inferiore a metri quadrati 9, se riferita al solo letto di degenza e relativi arredi minimi, ed a metri quadrati 12, se si prevede il pernottamento di un accompagnatore. 6. I letti vanno attestati in modo da evitare l'esposizione del malato a correnti d'aria e ad abbagliamento. Deve essere comunque previsto spazio sufficiente per il passaggio di lettighe. 7. Le porte devono consentire il facile passaggio dei letti; le finestre oltre ad essere idonee a consentire un'adeguata illuminazione naturale, devono disporre di dispositivi atti ad assicurare una razionale ventilazione naturale. 8. Per ogni raggruppamento e comunque per ciascun piano, devono essere previsti: a) un locale di disbrigo per il materiale sudicio; b) un locale per la distribuzione del vitto; c) un locale di lavoro per il personale di assistenza diretta; d) un locale per visita e medicazioni; e) un locale per il deposito del materiale pulito; f) un locale per soggiorno e colloqui con il personale sanitario. 9. Ogni raggruppamento di unita' di degenza deve comprendere almeno: a) una stanza per capo-sala; b) un servizio igienico per il personale; c) una camera per i medici con annesso servizio igienico. 10. La dotazione dei servizi igienici destinati ai degenti deve essere commisurata in ragione di almeno un lavabo ogni due letti, un bidet, una tazza "water closet", una vasca da bagno o doccia ogni quattro letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole e prevedendo comunque almeno una vasca da bagno di tipo ospedaliero ogni trenta letti. La temperatura dell'acqua destinata al lavaggio corporeo deve essere suscettibile di variazioni in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli ricoverati. 11. Per ogni raggruppamento non pediatrico o di discipline uguali od affini, con piu' di trenta posti letto deve essere prevista una stanza di degenza singola ed annessi servizi igienici indipendenti e zona filtro per il personale, da utilizzarsi per l'eventuale isolamento temporaneo di degenti. Per le unita' di terapia intensiva la distanza minima fra i letti deve essere di metri 2,10, salvo il caso di camera singola o box. 12. Le unita' di degenza pediatriche, escluse le unita' di patologia neonatale, debbono disporre di stanze o box per non piu' di quattro pazienti con superficie non inferiore a metri quadrati 10, con possibilita' di permanenza di un accompagnatore. Devono essere comunque previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri o degli accompagnatori. 13. Le caratteristiche architettoniche delle unita' di degenza di cui al precedente dodicesimo comma devono essere compatibili con le esigenze di sorveglianza da parte del personale di assistenza diretta e di prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili, oltre che di svago per i ricoverati. 14. Le aree di degenza per lattanti, da tenere separate da quelle per divezzi, debbono essere dotate di box singoli con adeguato spazio per bagnetto, smaltitoio e fasciatoio. 15. Le unita' per l'assistenza neonatale debbono disporre di locali di degenza e locali di servizio adeguati al tipo di cure prestate (normali e speciali) ed in particolare di: a) locali per l'assistenza al neonato normale: la ricettivita' deve essere lievemente superiore al numero dei posti letto del puerperio. Ogni locale di degenza deve contenere un numero di culle non superiore a diciotto con superficie non inferiore a metri quadrati 2 per culla. Per ogni locale o gruppo di locali deve essere prevista un'area di almeno metri quadrati 6 per caposala e medico di turno; b) locali per l'osservazione transizionale, nel caso il numero dei parti annuali superi le 1.800 unita'; qualora il numero dei parti sia inferiore, dovra' essere prevista, nell'ambito del nido, almeno un'area ben definita ed attrezzata per l'osservazione dei nati da gravidanza a rischio o con disturbi lievi e transitori e per l'assistenza urgente dei neonati patologici, in attesa del trasferimento in reparto per cure speciali. Il numero dei posti letto, comprese le incubatrici, va calcolato in ragione di quattro ogni 1.200 parti annuali, con superficie di metri quadrati 2 per posto letto, debbono essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili per l'eventuale trasferimento di neonati patologici; c) locali per cure speciali intermedie: ogni locale deve contenere non piu' di sei posti di cui due o tre incubatrici, con superficie di almeno metri quadrati 4 per posto letto oltre ad un'area di metri quadrati 6 per infermeria e medico di turno; d) locali per cure speciali intensive con superficie in ragione di almeno metri quadrati 8 per incubatrice oltre ad un'area di almeno metri quadrati 6 per infermiera e medico di turno ed un box di metri quadrati 6 per piccoli interventi; e) locali ausiliari e di servizio, in particolare per lactarium, radiodiagnostica, laboratorio, disbrigo materiale sudicio e pulito ed altro, adeguati alle caratteristiche dell'unita' neonatale. 16. Le case di cura dotate di posti letto di chirurgia generale e/o di specialita' chirurgiche devono disporre almeno di un complesso operatorio. Ogni complesso operatorio puo' essere costituito da uno o piu' gruppi autonomi integrati fra loro, adeguatamente collegati con gli eventuali servizi di rianimazione e pronto soccorso. Ogni gruppo, costituito da due sale operatorie, deve servire non piu' di cento posti letto di unita' di degenza chirurgiche, con possibilita' di integrazione con una terza sala operatoria fino al limite massimo complessivo di centocinquanta posti letto chirurgici. 17. Ogni gruppo operatorio deve essere in possesso dei seguenti elementi costitutivi indispensabili: a) due sale operatorie indipendenti, ciascuna di superficie non inferiore a metri quadrati 30, per le branche chirurgiche principali, ed a metri quadrati 25, per le specialita' chirurgiche particolari, con i seguenti locali accessori: 1) locale per la preparazione ed il risveglio del paziente; 2) locale per la preparazione dei chirurghi e dell'infermiere strumentista; 3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 4) sala gessi per le unita' di ortopedia-traumatologia; b) locali di servizio, con eventuale possibilita' di utilizzazione per piu' gruppi operatori costituiti da: 1) deposito per armamentario e materiale di medicazione; 2) sezione di radiodiagnostica, qualora necessaria in rapporto al tipo di interventi effettuati; 3) spogliatoio e sosta per medici; 4) spogliatoio e sosta per il personale di assistenza diretta ed esecutivo; 5) deposito di attrezzature e materiale pulito; 6) deposito materiale sudicio; 7) servizi igienici; 18. Nei complessi operatori deve essere prevista la dispersione a distanza dei gas anestetici con l'impiego di adatti dispositivi per la captazione dei gas espiratori, qualora non vengano usati circuiti chiusi, assicurando, comunque, la ventilazione senza riciclo delle sale operatorie. 19. Le case di cura che svolgono attivita' ostetrica debbono essere dotate di sale di assistenza al parto composte da: a) una zona di preparazione per l'esame ostetrico e la preparazione igienica della donna: tale zona deve essere preferibilmente inserita nel contesto del blocco travaglio-parto o, in subordine, aggregata al servizio di accettazione; b) di sale travaglio, contigue alla sala da parto, con suddivisione in box per ogni singola paziente qualora siano a piu' letti. 20. Le sale travaglio devono essere dotate di un letto per ogni 250 parti all'anno e devono avere una superficie non inferiore a metri quadrati 8 per ogni letto di travaglio. 21. Nei pressi delle sale travaglio devono essere disponibili un vano per il deposito della biancheria pulita ed un vano per la raccolta della biancheria usata e per i vuotatoi, nonche' i servizi igienici in numero adeguato ai letti: a) sale da parto, in numero di almeno 2, con superficie minima di metri quadrati 30 ciascuna. E' possibile prevedere sale unificate di travaglio e di parto per singole pazienti, disposte opportunamente al fine di consentire una adeguata sorveglianza della gestante da parte del personale; b) isole neonatali, destinate alle prime cure ed all'eventuale rianimazione dei neonati, costituite da aree di metri quadrati 8/12 ciascuna, collocate nell'ambito delle sale da parto ed opportunamente protette oppure nelle loro immediate vicinanze; c) locali accessori comprensivi di una zona filtro per il personale stesso e di un deposito per i materiali e le attrezzature. 22. Le unita' di degenza ostetriche debbono essere integrate da un servizio di degenza neonatale dotato dei requisiti minimi previsti dal precedente quindicesimo comma, lettere a) e b). 23. Inoltre, in relazione alla specifica attivita' esercitata, devono essere previsti locali ed attrezzature adeguate. 24. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 29 settembre 1977, n. 39 e 9 giugno 1985, n. 84.