Art. 19.
 
                          Unita' di degenza
   1. Le unita' di degenza devono essere articolate secondo i criteri
funzionali previsti da successivi commi.
   2.  Le  unita' di degenza delle case di cura private devono essere
dotate di non meno di quindici, ovvero dieci posti letto nel caso  di
specialita' aggregate, e non piu' di trenta posti letto.
   3.  Piu'  unita'  funzionali, in cui vengono esercitate discipline
tra loro affini, possono essere aggregate in  raggruppamenti  fino  a
cento   posti  letto.  Unita'  funzionali  destinate  al  recupero  e
rieducazione funzionale possono essere  aggregate  in  raggruppamenti
fino a centoventi posti letto.
   4.  Le  camere  di  degenza, con esclusione di quelle destinate ad
unita' pediatriche, non possono ospitare piu' di  quattro  letti;  la
superficie  minima  per  posto letto va calcolata in ragione di metri
quadrati 7 e la cubatura in ragione di metri cubi 20.
   5. Almeno il 10 per cento delle stanze di degenza deve ospitare un
solo letto con superficie  non  inferiore  a  metri  quadrati  9,  se
riferita  al  solo  letto  di  degenza e relativi arredi minimi, ed a
metri  quadrati  12,  se  si   prevede   il   pernottamento   di   un
accompagnatore.
   6.  I  letti  vanno attestati in modo da evitare l'esposizione del
malato a correnti d'aria e ad  abbagliamento.  Deve  essere  comunque
previsto spazio sufficiente per il passaggio di lettighe.
   7.  Le  porte  devono consentire il facile passaggio dei letti; le
finestre  oltre   ad   essere   idonee   a   consentire   un'adeguata
illuminazione  naturale,  devono  disporre  di  dispositivi  atti  ad
assicurare una razionale ventilazione naturale.
   8.  Per  ogni  raggruppamento e comunque per ciascun piano, devono
essere previsti:
     a) un locale di disbrigo per il materiale sudicio;
     b) un locale per la distribuzione del vitto;
     c) un locale di lavoro per il personale di assistenza diretta;
     d) un locale per visita e medicazioni;
     e) un locale per il deposito del materiale pulito;
     f)   un  locale  per  soggiorno  e  colloqui  con  il  personale
sanitario.
   9.  Ogni  raggruppamento  di  unita'  di  degenza deve comprendere
almeno:
     a) una stanza per capo-sala;
     b) un servizio igienico per il personale;
     c) una camera per i medici con annesso servizio igienico.
   10.  La  dotazione  dei servizi igienici destinati ai degenti deve
essere commisurata in ragione di almeno un lavabo ogni due letti,  un
bidet,  una  tazza  "water  closet", una vasca da bagno o doccia ogni
quattro letti, con  esclusione  dei  servizi  riservati  alle  camere
singole  e  prevedendo  comunque  almeno  una  vasca da bagno di tipo
ospedaliero ogni trenta letti. La temperatura dell'acqua destinata al
lavaggio  corporeo deve essere suscettibile di variazioni in rapporto
alle specifiche esigenze dei singoli ricoverati.
   11.  Per ogni raggruppamento non pediatrico o di discipline uguali
od affini, con piu' di trenta posti letto deve  essere  prevista  una
stanza  di degenza singola ed annessi servizi igienici indipendenti e
zona  filtro  per  il  personale,  da  utilizzarsi  per   l'eventuale
isolamento  temporaneo di degenti. Per le unita' di terapia intensiva
la distanza minima fra i letti deve essere di metri  2,10,  salvo  il
caso di camera singola o box.
   12.  Le  unita'  di  degenza  pediatriche,  escluse  le  unita' di
patologia neonatale, debbono disporre di stanze o box per non piu' di
quattro  pazienti  con  superficie non inferiore a metri quadrati 10,
con possibilita' di permanenza di un  accompagnatore.  Devono  essere
comunque  previsti  gli  apprestamenti necessari per il pernottamento
delle madri o degli accompagnatori.
   13.  Le caratteristiche architettoniche delle unita' di degenza di
cui al precedente dodicesimo comma devono essere compatibili  con  le
esigenze di sorveglianza da parte del personale di assistenza diretta
e di prevenzione della diffusione di  malattie  trasmissibili,  oltre
che di svago per i ricoverati.
   14.  Le aree di degenza per lattanti, da tenere separate da quelle
per divezzi, debbono essere dotate di box singoli con adeguato spazio
per bagnetto, smaltitoio e fasciatoio.
   15.  Le  unita'  per  l'assistenza  neonatale  debbono disporre di
locali di degenza e locali di  servizio  adeguati  al  tipo  di  cure
prestate (normali e speciali) ed in particolare di:
     a)  locali  per l'assistenza al neonato normale: la ricettivita'
deve essere lievemente  superiore  al  numero  dei  posti  letto  del
puerperio.  Ogni  locale di degenza deve contenere un numero di culle
non superiore  a  diciotto  con  superficie  non  inferiore  a  metri
quadrati  2 per culla. Per ogni locale o gruppo di locali deve essere
prevista un'area di almeno metri quadrati 6 per caposala e medico  di
turno;
     b)  locali  per l'osservazione transizionale, nel caso il numero
dei parti annuali superi le 1.800 unita'; qualora il numero dei parti
sia  inferiore,  dovra' essere prevista, nell'ambito del nido, almeno
un'area ben definita ed attrezzata per  l'osservazione  dei  nati  da
gravidanza  a  rischio  o  con  disturbi  lievi  e  transitori  e per
l'assistenza  urgente  dei  neonati   patologici,   in   attesa   del
trasferimento  in  reparto  per  cure  speciali.  Il numero dei posti
letto, comprese le incubatrici, va calcolato in  ragione  di  quattro
ogni  1.200  parti  annuali,  con  superficie di metri quadrati 2 per
posto letto, debbono essere sempre disponibili almeno due  termoculle
portatili per l'eventuale trasferimento di neonati patologici;
     c)  locali  per  cure  speciali  intermedie:  ogni  locale  deve
contenere non piu' di sei posti di cui due  o  tre  incubatrici,  con
superficie  di  almeno  metri  quadrati  4  per  posto letto oltre ad
un'area di metri quadrati 6 per infermeria e medico di turno;
     d)  locali per cure speciali intensive con superficie in ragione
di almeno metri quadrati 8 per incubatrice oltre ad un'area di almeno
metri  quadrati 6 per infermiera e medico di turno ed un box di metri
quadrati 6 per piccoli interventi;
     e) locali ausiliari e di servizio, in particolare per lactarium,
radiodiagnostica, laboratorio, disbrigo materiale sudicio e pulito ed
altro, adeguati alle caratteristiche dell'unita' neonatale.
   16.  Le  case  di cura dotate di posti letto di chirurgia generale
e/o di specialita' chirurgiche devono disporre almeno di un complesso
operatorio. Ogni complesso operatorio puo' essere costituito da uno o
piu' gruppi autonomi integrati fra loro, adeguatamente collegati  con
gli eventuali servizi di rianimazione e pronto soccorso. Ogni gruppo,
costituito da due sale operatorie, deve servire  non  piu'  di  cento
posti  letto  di  unita'  di degenza chirurgiche, con possibilita' di
integrazione con una terza sala operatoria  fino  al  limite  massimo
complessivo di centocinquanta posti letto chirurgici.
   17.  Ogni  gruppo  operatorio deve essere in possesso dei seguenti
elementi costitutivi indispensabili:
     a)  due sale operatorie indipendenti, ciascuna di superficie non
inferiore a metri quadrati 30, per le branche chirurgiche principali,
ed  a  metri quadrati 25, per le specialita' chirurgiche particolari,
con i seguenti locali accessori:
     1) locale per la preparazione ed il risveglio del paziente;
     2)  locale  per  la preparazione dei chirurghi e dell'infermiere
strumentista;
     3)  locale  per  il  lavaggio e la sterilizzazione del materiale
chirurgico;
     4) sala gessi per le unita' di ortopedia-traumatologia;
     b)   locali   di   servizio,   con   eventuale  possibilita'  di
utilizzazione per piu' gruppi operatori costituiti da:
     1) deposito per armamentario e materiale di medicazione;
     2)  sezione  di radiodiagnostica, qualora necessaria in rapporto
al tipo di interventi effettuati;
     3) spogliatoio e sosta per medici;
     4) spogliatoio e sosta per il personale di assistenza diretta ed
esecutivo;
     5) deposito di attrezzature e materiale pulito;
     6) deposito materiale sudicio;
     7) servizi igienici;
   18.  Nei complessi operatori deve essere prevista la dispersione a
distanza dei gas anestetici con l'impiego di adatti  dispositivi  per
la  captazione dei gas espiratori, qualora non vengano usati circuiti
chiusi, assicurando, comunque, la ventilazione  senza  riciclo  delle
sale operatorie.
   19.  Le  case  di  cura  che  svolgono attivita' ostetrica debbono
essere dotate di sale di assistenza al parto composte da:
     a)   una  zona  di  preparazione  per  l'esame  ostetrico  e  la
preparazione  igienica   della   donna:   tale   zona   deve   essere
preferibilmente  inserita  nel contesto del blocco travaglio-parto o,
in subordine, aggregata al servizio di accettazione;
     b)   di  sale  travaglio,  contigue  alla  sala  da  parto,  con
suddivisione in box per ogni singola paziente qualora  siano  a  piu'
letti.
   20.  Le  sale  travaglio devono essere dotate di un letto per ogni
250 parti all'anno e devono avere  una  superficie  non  inferiore  a
metri quadrati 8 per ogni letto di travaglio.
   21.  Nei  pressi delle sale travaglio devono essere disponibili un
vano per il deposito della  biancheria  pulita  ed  un  vano  per  la
raccolta  della  biancheria usata e per i vuotatoi, nonche' i servizi
igienici in numero adeguato ai letti:
     a)  sale  da parto, in numero di almeno 2, con superficie minima
di metri quadrati 30 ciascuna. E' possibile prevedere sale  unificate
di travaglio e di parto per singole pazienti, disposte opportunamente
al fine di consentire una adeguata  sorveglianza  della  gestante  da
parte del personale;
     b)  isole  neonatali, destinate alle prime cure ed all'eventuale
rianimazione dei neonati, costituite da aree di metri  quadrati  8/12
ciascuna, collocate nell'ambito delle sale da parto ed opportunamente
protette oppure nelle loro immediate vicinanze;
     c)  locali  accessori  comprensivi  di  una  zona  filtro per il
personale stesso e di un deposito per i materiali e le  attrezzature.
   22. Le unita' di degenza ostetriche debbono essere integrate da un
servizio di degenza neonatale dotato dei  requisiti  minimi  previsti
dal precedente quindicesimo comma, lettere a) e b).
   23.  Inoltre,  in  relazione  alla specifica attivita' esercitata,
devono essere previsti locali ed attrezzature adeguate.
   24. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 29 settembre
1977, n. 39 e 9 giugno 1985, n. 84.