Art. 19.
               Stato giuridico e trattamento economico
 
   Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, al
personale dell'Istituto si applicano le  norme  relative  allo  stato
 
giuridico,   al   trattamento   economico   e   agli  altri  istituti
contrattuali vigenti per il personale della Regione.
   Gli   accordi   sindacali  decentrati  a  livello  regionale  sono
stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale  del
ruolo  regionale,  integrata dal presidente dell'Istituto o da un suo
delegato e da un rappresentante del personale dello I.A.R.E.S.
   Gli  accordi  decentrati  a livelo aziendale sono stipulati fra il
consiglio di amministrazione dello  I.A.R.E.S.  e  le  rappresentanze
sindacali dell'Istituto.
   Per  l'assunzione  nell'impiego  si  applicano  le norme contenute
nella legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche ed
integrazioni.