Art. 19. Stato giuridico e trattamento economico Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dell'Istituto si applicano le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico e agli altri istituti contrattuali vigenti per il personale della Regione. Gli accordi sindacali decentrati a livello regionale sono stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale del ruolo regionale, integrata dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato e da un rappresentante del personale dello I.A.R.E.S. Gli accordi decentrati a livelo aziendale sono stipulati fra il consiglio di amministrazione dello I.A.R.E.S. e le rappresentanze sindacali dell'Istituto. Per l'assunzione nell'impiego si applicano le norme contenute nella legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.