Art. 19. (art. 32 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato 1. Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato e' istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato, che, quale organo della provincia, esercita in particolare le seguenti attribuzioni: a) cura la tenuta del registro delle imprese artigiane; b) formula pareri in ordine alle questioni concernenti l'artigianato e la formazione professionale artigiana; c) assiste le autorita' competenti nella promozione dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri; d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane; e) stende annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia di Bolzano; f) assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e provinciali.