Art. 19.
          (art. 32 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
     Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato
 
   1. Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato
e' istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura  e
artigianato  di  Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato,
che,  quale  organo  della  provincia,  esercita  in  particolare  le
seguenti attribuzioni:
     a) cura la tenuta del registro delle imprese artigiane;
     b)   formula   pareri   in  ordine  alle  questioni  concernenti
l'artigianato e la formazione professionale artigiana;
     c)    assiste   le   autorita'   competenti   nella   promozione
dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri;
     d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane;
     e)   stende   annualmente   una   relazione   sulla   situazione
dell'artigianato nella provincia di Bolzano;
     f)  assolve  tutte  le  funzioni  ad  essa  affidate dalle leggi
statali e provinciali.