Art. 19.
                   Responsabilita' della compagnia
 
   1.   La  responsabilita'  della  compagnia  barracellare  concerne
esclusivamente le ipotesi di furto e di dannegiamento  non  derivante
da  incendi  e  si  estende  a  tutti  i  beni  assicurati ed ai loro
accessori, compreso il bestiame, purche' tenuto  custodito  in  luogi
chiusi  o  cinti  da  muro,  siepe,  fosso  o altra recinzione che ne
impedisca l'uscita.
   2.  La compagnia baracellare non risponde dei furti e dei danni ai
beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con
certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti
e  dei  danni,  salva  l'azione  di   rivalsa   nei   confronti   dei
responsabili.
   3.  Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde,
alla chiusura di  ciascun  esercizio  finanziario  con  un  fondo  di
garanzia,  suddiviso  in  sezioni in relazione al tipo di prestazioni
fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti  entrate.
   4.  Il  rimanente  30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai
punti 3 e 4 del terzo comma del precedente art. 17, costituiscono  il
fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.