Art. 19.
                    Conferma delle autorizzazioni
 
   1.  I  titolari  di laboratorio di analisi gia' autorizzati, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al  precedente
art.    7,    comma   2,   devono   produrre,   pena   la   decadenza
dell'autorizzazione,  domanda  di  mantenimento  in   esercizio   del
laboratorio   nelle   sue   articolazioni   nonche'   richiedere   la
classificazione funzionale a norma del precedente art. 3.
   2.  Ai  fini  del  presente  articolo si applicano le disposizioni
previste ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 6.
   3.  Accertata  la  sussistenza  dei  requisiti la giunta regionale
procede alla classificazione ed alla conferma della autorizzazione.
   4.  Ove  non  sussistono tutti i requisiti, ad eccezione di quelli
previsti per il personale che devono  essere  posseduti  all'atto  di
presentazione   della   domanda,  la  giunta  regionale,  sentita  la
commissione di cui all'art. 11, puo' autorizzre  il  mantenimento  in
eserczio e classifica il laboratorio.
   5.   Per  quanto  concerne  la  dotazione  minima  di  tecnici  di
laboratorio l'adeguamento puo' essere  conseguito  anche  utilizzando
operatori  che,  alla data del 24 febbraio 1984, abbiano svolto negli
ultimi  cinque  anni  senza  soluzione  di  continuita'  le  relative
mansioni nella stessa struttura.
   6.  Per  quanto  riguarda  il personale, tutti i laboratori devono
adeguarsi alle norme della presente legge entro il 24 febbraio  1989.
   7.  In fase di prima attuazione della presente legge, i laboratori
in possesso di requisiti superiori ai minimi previsti dalle  allegate
tabelle  B,  C  e D possono chiedere, contestualmente alla domanda di
conferma  della  autorizzazione,  di  esssere  ammessi  ad   eseguire
annualmente   un   numero   di  esami  superiori  a  quello  previsto
dall'allegato A.
   8.  Per  i  fini di cui al precedente comma 7, la giunta regionale
esaminate le domande presentate e sentita la commissione  di  cui  al
precedente  art. 11, riferisce al consiglio regionale il quale adotta
apposito atto d'indirizzo per la  successiva  attivita'  di  conferma
delle autorizzazioni da parte della giunta regionale.