Art. 19. Norma transitoria 1. I dipendenti regionali di ruolo addetti, alla data del 31 dicembre 1987, agli uffici centrali e periferici del Servizio Veterinario regionale, in possesso della Laurea in Veterinaria, possono chiedere, con domanda da presentare al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Gli stessi sono iscritti nei ruoli secondo le tabelle di equiparazione previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sulla base della qualifica funzionale maturata alla data del 20 dicembre 1979. 3. Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, alle Unita' Sanitarie Locali, in relazione alle carenze di organico.