Art. 19.
                          Norma transitoria
 
   1.  I  dipendenti  regionali  di  ruolo  addetti, alla data del 31
dicembre  1987,  agli  uffici  centrali  e  periferici  del  Servizio
Veterinario  regionale,  in  possesso  della  Laurea  in Veterinaria,
possono chiedere, con  domanda  da  presentare  al  Presidente  della
Giunta  regionale  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di essere iscritti nei ruoli  nominativi
regionali del Servizio Sanitario Nazionale.
   2.  Gli  stessi  sono  iscritti  nei  ruoli  secondo le tabelle di
equiparazione previste dal D.P.R. 20 dicembre  1979,  n.  761,  sulla
base  della  qualifica  funzionale maturata alla data del 20 dicembre
1979.
   3.  Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale,
alle Unita' Sanitarie Locali, in relazione alle carenze di  organico.