Art. 19. Norma transitoria 1. I cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in condizioni analoghe a quelle previste all'art. 6 per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' europea, per attivita' svolta in Italia e in Paesi non comunitari, sono esonerati dall'obbligo dell'accertamento dei requisiti tecnico- professionali di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge. 2. A tal fine, gli interessati devono produrre, a pena di decadenza, apposita domanda indirizzata alla regione Liguria, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dell'attivita' congressuale a carattere nazionale e internazionale, utilizzando le certificazioni previste dall'art. 6 comma 5.