Art. 19.
                          Norma transitoria
 
   1.  I cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si trovano in condizioni analoghe a  quelle  previste
all'art.  6  per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita'
europea, per attivita' svolta in Italia e in  Paesi  non  comunitari,
sono  esonerati dall'obbligo dell'accertamento dei requisiti tecnico-
professionali di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.
   2. A  tal  fine,  gli  interessati  devono  produrre,  a  pena  di
decadenza, apposita domanda indirizzata alla regione Liguria, entro e
non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
allegando  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare lo svolgimento
dell'attivita' congressuale a carattere nazionale  e  internazionale,
utilizzando le certificazioni previste dall'art. 6 comma 5.