Art. 19.
                            Finanziamenti
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
e  per  il potenziamento dei servizi sanitari a domicilio, la Regione
finalizza,  annualmente,  nel  proprio  bilancio,  apposite   risorse
finanziarie   derivanti   sia  dalla  riconversione  delle  strutture
sanitarie, sia dagli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi agli
interventi  sanitari  e  socio-assistenziali.  In particolare, per le
finalita' di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 16,  sugli  appositi
capitoli  del  bilancio  regionale sono finalizzati annualmente fondi
per l'erogazione di sussidi  economici  alle  famiglie  dei  soggetti
dimessi   dalle   strutture   per  lungodegenza,  di  riabilitazione,
psichiatriche e neuropsichiatriche.
   2. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta regionale sottopone all'approvazione del
Consiglio  regionale  una  proposta  di  adeguamento  del  piano   di
interventi  approvato  con  deliberazione  del Consiglio regionale 25
gennaio 1990, n. 1108, in attuazione dell'articolo 20 della legge  11
marzo  1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con la
riorganizzazione della rete ospedaliera  nonche'  con  le  risorse  a
disposizione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale dalla Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 20 settembre 1993
 
                               PASETTO
 
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il 9
settembre 1993.