Art. 19. Finanziamenti 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e per il potenziamento dei servizi sanitari a domicilio, la Regione finalizza, annualmente, nel proprio bilancio, apposite risorse finanziarie derivanti sia dalla riconversione delle strutture sanitarie, sia dagli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi agli interventi sanitari e socio-assistenziali. In particolare, per le finalita' di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 16, sugli appositi capitoli del bilancio regionale sono finalizzati annualmente fondi per l'erogazione di sussidi economici alle famiglie dei soggetti dimessi dalle strutture per lungodegenza, di riabilitazione, psichiatriche e neuropsichiatriche. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano di interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 1990, n. 1108, in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera nonche' con le risorse a disposizione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale dalla Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 20 settembre 1993 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 settembre 1993.