Art. 19. Norma transitoria 1. In attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 5, i Comuni, a richiesta di soggetti titolari di contratti di servizio per trasporto di soggetti portatori di handicap e previo parere favorevole della Giunta regionale, sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap.