Art. 19.
                          Norma transitoria
 
   1.  In attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 5,
i Comuni, a richiesta di soggetti titolari di contratti  di  servizio
per  trasporto  di  soggetti  portatori  di  handicap e previo parere
favorevole della Giunta  regionale,  sono  autorizzati  a  rilasciare
autorizzazioni  all'esercizio del servizio di noleggio con conducente
con autoveicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori  di
handicap.