Art. 19.
              Interventi per i dirigenti amministrativi
          di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8
 
  1.  Quanto  disposto  dall'articolo  56  della  legge  regionale 29
ottobre 1985, n. 41, si applica ai dirigenti amministrativi,  assunti
ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in possesso dei
requisiti  richiesti.  Le  domande  dovranno  essere presentate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.