Art. 19. Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 1. Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applica ai dirigenti amministrativi, assunti ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.