Art. 19.
                      Perenzione amministrativa
 
  1.  Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi
finanziari dal 1977 el 1986 non reiscritte in bilancio  entro  il  31
dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della
Regione per l'esercizio 1996.
  2.  All'eventuale  pagamento delle spese relative a somme eliminate
per effetto del comma  1  si  provvede,  nei  casi  in  cui  sussista
l'obbligo  della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini
di prescrizione con le disponibilita' dei capitoli  aventi  finalita'
analoghe  a  quelli  su  cui  gravavano originariamente le spese o in
mancanza di disponibilita', mediante  iscrizione  in  bilancio  delle
relative  somme,  da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale
per il bilancio e le finanze, ai sensi degli articoli  7  e  8  della
legge 5 agosto 1978, n. 468.