Art. 19. Vigilanza 1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attivita' agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonche' di proprio personale qualificato nella materia. 2. Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10.