Art. 19. Durata 1. La concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie, ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile a richiesta del titolare. 2. La concessione cessa inoltre nei seguenti casi: a) il titolare puo' in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta alla Regione ed alla Amministrazione provinciale competente, con preavviso di almeno sessanta giorni; b) il titolare decade da ogni diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'articolo 20. La decadenza e' disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della struttura competente; c) la revoca della concessione e' disposta, previa diffida, con atto del dirigente della struttura competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare, degli obblighi previsti dalla legge. 3. In caso di rinunzia, decadenza, o revoca, l'Amministrazione provinciale competente decide, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato ai fini faunistici. In mancanza di tale provvedimento, il territorio e' da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. L'Amministrazione provinciale puo', entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare dell'azienda.