Art. 19.
                               Durata
 
  1.    La    concessione    per    la    istituzione    di   aziende
faunistico-venatorie, ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile a
richiesta del titolare.
  2. La concessione cessa inoltre nei seguenti casi:
   a) il titolare puo' in ogni momento  rinunciare  alla  concessione
mediante  comunicazione  scritta alla Regione ed alla Amministrazione
provinciale competente, con preavviso di almeno sessanta giorni;
   b) il titolare decade da ogni diritto ove non  abbia  proceduto  a
richiedere  il  rinnovo della concessione nei modi e termini previsti
dall'articolo  20.  La  decadenza  e'  disposta  dalla  Regione,   su
segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente
della struttura competente;
   c)  la  revoca  della concessione e' disposta, previa diffida, con
atto del dirigente della struttura competente, per grave  o  ripetuta
inosservanza  da  parte  del  titolare, degli obblighi previsti dalla
legge.
  3. In caso di  rinunzia,  decadenza,  o  revoca,  l'Amministrazione
provinciale  competente  decide,  entro  sei  mesi,  la  destinazione
dell'ambito territoriale interessato ai fini faunistici. In  mancanza
di  tale  provvedimento,  il  territorio e' da considerarsi libero da
vincoli alla scadenza dei  sei  mesi.  L'Amministrazione  provinciale
puo',  entro  tale  data,  effettuare la cattura di specie selvatiche
previste nel disciplinare dell'azienda.