Art. 19. Direttore di area ospedaliera 1. Il direttore di area ospedaliera coincide con il dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative del presidio ospedaliero previsto dall'art. 4, comma 9, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 517/1993. 2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direttore di area ospedaliera, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 -septies del D.L. 583/1996, convertito nella legge 4/1997.