Art. 19.
                    Direttore di area ospedaliera
 
  1. Il direttore di  area  ospedaliera  coincide  con  il  dirigente
medico   responsabile   delle   funzioni  igienico-organizzative  del
presidio ospedaliero  previsto  dall'art.  4,  comma  9,  del  D.Lgs.
502/1992,  come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs.
517/1993.
  2. Ai fini del conferimento  dell'incarico  di  direttore  di  area
ospedaliera,  fino  all'emanazione  dei regolamenti che determinano i
requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello  dirigenziale
previsti  dall'art.  2,  comma  1-bis,  del decreto-legge 18 novembre
1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito,
con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 -septies del  D.L.  583/1996,
convertito nella legge 4/1997.