Art. 19. Conferenza di servizi e accordi di programma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, e' indetta apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell'Agenzia di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonche' i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di dotazione organica nell'art. 23, comma 1. 2 La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le modalita' per la stipula di "accordi di programma" a livello territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l'impiego, enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all'art. 18, assicurando prestazioni uniformi nell'ambito del territorio. 3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali interessate, direttive e modalita' organizzative in attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di programma. 4. Possono, altresi', essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo.