Art. 19 Contenimento della spesa del personale 1. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalita' previste dal medesimo comma. 2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole 'quadriennio precedente.' e' aggiunto il seguente periodo: 'L'indennita' di vacanza contrattuale e' riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.'.