Art. 19 
 
               Contenimento della spesa del personale 
 
  1. La corresponsione delle somme dovute a titolo  di  arretrati  in
attuazione del comma 9 dell'art. 6 della  legge  regionale  9  maggio
2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti  collettivi
regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014  con  le
modalita' previste dal medesimo comma. 
  2. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16  gennaio  2012,
n. 9,  dopo  le  parole  'quadriennio  precedente.'  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:   'L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   e'
riconosciuta esclusivamente per il  biennio  2010-2011  nella  misura
prevista dalla legislazione statale.'.