Art. 19 Altezza interna netta 1. Si definisce «altezza interna netta» (Hin) di un piano o di un locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura. 2. Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorche' realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fi ne di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l'altezza interna netta (Hin) e' determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 4. Non rilevano ai fini del computo dell'altezza interna netta (Hin): a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del solaio o della copertura; b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purche' realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 6. Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura e' determinata con le modalita' specificate all'art. 23, comma 1.