Art. 19 
 
                        Altezza interna netta 
 
  1. Si definisce «altezza interna netta» (Hin) di un piano o  di  un
locale l'altezza effettiva misurata tra il piano finito di  calpestio
e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano  o
di copertura. 
  2. Ai fini della determinazione dell'altezza  interna  netta  (Hin)
non  si  considerano  i  controsoffitti  di  qualsivoglia  tipologia,
ancorche' realizzati in corrispondenza della struttura  di  copertura
al fi ne di renderla conforme alle  norme  in  materia  di  risparmio
energetico. 
  3.  In  presenza  di  coperture  voltate,  inclinate   o   comunque
irregolari, l'altezza interna netta (Hin) e' determinata  come  media
ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto,  prendendo
a riferimento per  il  calcolo  il  filo  interno  delle  pareti  che
delimitano il piano, o il singolo  locale,  oggetto  di  misurazione,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, per il calcolo del
volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 
  4. Non rilevano ai fini  del  computo  dell'altezza  interna  netta
(Hin): 
  a)  il  maggior  spessore  di   eventuali   elementi   appartenenti
all'orditura principale del solaio o della copertura; 
  b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un
ottimale  isolamento  termico  e  acustico,  purche'  realizzati  nel
rispetto  dei  requisiti  tecnico-costruttivi  definiti  dalle  norme
regionali in materia di edilizia sostenibile. 
  5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie  per
i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo
conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 
  6. Ai soli fini del  calcolo  del  volume  (V)  degli  edifici  con
copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin)  minima  del  piano
sottostante la copertura e' determinata con le modalita'  specificate
all'art. 23, comma 1.