Art. 19 Monitoraggio 1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa. 2. La struttura regionale competente svolge altresi' le attivita' di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.