Art. 19 
  1. Il comma  1  dell'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: 
    «1. I fascicoli cartacei sono conservati  nell'archivio  corrente
della  struttura  organizzativa  di  competenza.  Il   fascicolo   e'
trasferito all'archivio di deposito in seguito alla  sua  chiusura  e
previa effettuazione dello scarto informale.».