Art. 19 
 
       Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 30  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «finalizzata allo
svolgimento professionale di tale  attivita'  e  all'immatricolazione
degli autobus da destinare all'esercizio dell'attivita' stessa»  sono
sostituite dalle seguenti: «rilasciata dagli enti competenti  di  cui
all'art. 31, previa iscrizione  nel  Registro  elettronico  nazionale
delle imprese di trasporto su strada di cui al  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
relativo  alle  norme  comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per
esercitare l'attivita' di trasportatore su  strada,  e  alla  vigente
normativa nazionale». 
  2. Al comma 2 dell'art. 30  della  legge  regionale  n.  25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  dopo  le  parole:  «dell'autorizzazione»,  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
    b) le lettere b) e c), sono abrogate. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I soggetti abilitati alla guida sono  tenuti  a  comunicare
all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione,
le eventuali violazioni agli articoli 186, 186-bis e 187  del  Codice
della strada riportate negli ultimi tre anni.».