Art. 19 Monitoraggio della spesa 1. Il collegio interno dei revisori dei conti di cui all'art. 12-bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni provvede tempo per tempo a monitorare l'andamento del rapporto tra le nuove indennita' differite attribuite e la prevedibile riduzione della spesa per assegni e indennita' in essere che assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri. 2. Il collegio interno dei revisori dei conti segnala tempestivamente all'ufficio di Presidenza, ai fini delle determinazioni di cui al capo III della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'eventuale palesarsi di un prevedibile tendenziale futuro scostamento dell'andamento reale della spesa da tale previsione.