Art. 2. 1) La declaratoria della scheda n. 14 "Servizio organizzazione finanziaria" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., e modificata come segue: "1. Servizio Organizzazione finanziario; 1) Il servizio provvede agli adempimenti relativi agli aspetti previdenziali e pensionistici del personale provinciale; cura l'attribuzione dei trattamenti pensionistici a carico del bilancio provinciale; del trattamento di fine rapporto nonche' delle relative anticipazioni; provvede agli adempimenti in materia di previdenza complementare per i dipendenti provinciali. 2) Provvede al calcolo, alla liquidazione ed alla corresponsione dei trattamenti economici spettanti al personale in attivita' di servizio. 3) Vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti e alle attivita' della provincia; coordina la raccolta dei dati, di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni. 4) Provvede alla gestione del servizio "Cassa ed economato centrale". 5) Vigila sulle attivita' economali ed effettua il riscontro amministrativo-contabile dei funzionari delegati. 6) Provvede agli adempimenti per la gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari. 7) Collabora con gli altri servizi del dipartimento nell'impostazione e nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale, pluriennale e del rendiconto generale della provincia. 8) Provvede all'esame e formula osservazioni sugli atti finanziari e contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla provincia, nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa".