Art. 2.
    1)  La  declaratoria  della scheda n. 14 "Servizio organizzazione
finanziaria" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12 e s.m., e modificata come segue:
    "1. Servizio Organizzazione finanziario;
      1)  Il servizio provvede agli adempimenti relativi agli aspetti
previdenziali   e   pensionistici  del  personale  provinciale;  cura
l'attribuzione  dei  trattamenti  pensionistici a carico del bilancio
provinciale;  del trattamento di fine rapporto nonche' delle relative
anticipazioni;  provvede  agli  adempimenti  in materia di previdenza
complementare per i dipendenti provinciali.
      2)   Provvede   al   calcolo,   alla   liquidazione   ed   alla
corresponsione  dei  trattamenti  economici spettanti al personale in
attivita' di servizio.
      3)  Vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in
relazione  ai  compiti  e alle attivita' della provincia; coordina la
raccolta   dei  dati,  di  competenza  delle  strutture  provinciali,
necessari  alla  predisposizione  delle  dichiarazioni previste dalle
leggi  tributarie  e cura gli adempimenti connessi alla presentazione
delle suddette dichiarazioni.
      4) Provvede  alla  gestione  del  servizio  "Cassa ed economato
centrale".
      5)  Vigila  sulle  attivita' economali ed effettua il riscontro
amministrativo-contabile dei funzionari delegati.
      6)  Provvede  agli  adempimenti  per  la gestione dell'anagrafe
degli interventi finanziari.
      7)   Collabora   con   gli   altri   servizi  del  dipartimento
nell'impostazione   e   nell'elaborazione   degli   elementi  per  la
formazione   del  bilancio  annuale,  pluriennale  e  del  rendiconto
generale della provincia.
      8)   Provvede  all'esame  e  formula  osservazioni  sugli  atti
finanziari  e  contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla
provincia, nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa".