Art. 2. Trasporto pubblico 1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intende il servizio di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei e che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale, dei quali le amministrazioni competenti si assumono l'onere economico a garanzia dei livelli di mobilita' sociale ritenuti indispensabili. 2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1, sono effettuati: a) su strada; b) per ferrovia; c) per vie d'acqua; d) per vie aeree.