Art. 2. 1. La lettera b) del comma 4, dell'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1996, n. 27, e' sostituita dalla seguente: "b) provvede ogni due anni alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualita' dei veicoli e alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c)". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 3 marzo 2000 BRACALENTE