Art. 2.
    1.  La  lettera b) del comma 4, dell'art. 3 della legge regionale
15 novembre 1996, n. 27, e' sostituita dalla seguente:
      "b)   provvede  ogni  due  anni  alla  verifica  dei  requisiti
richiesti  per  la  certificazione  della qualita' dei veicoli e alla
verifica  degli  elementi  di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e
c)".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 3 marzo 2000
                             BRACALENTE