Art. 2.
                       Funzioni amministrative
    1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca
e  di  tutela  della  fauna  delle  acque  interne della Regione sono
affidate  alle  province ai sensi dell'Art. 14, comma f), della legge
n.  142  dell'8 giugno 1990 e dell'Art. 52 del decreto del presidente
della Repubblica n. 987 del 1955.
    2.  Restano  di  competenza  della  Regione  le  funzioni  di cui
all'Art.  100  del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
24 luglio  1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche'
le seguenti funzioni amministrative:
      a) adozione  dei  criteri e degli indirizzi da osservare per la
pianificazione;
      b) predisposizione  dei  modelli per le licenze di pesca di cui
al successivo Art. 10;
      c) istituzione  e tenuta dell'albo regionale delle associazioni
di pesca di cui al successivo Art. 7.