Art. 2. Funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle acque interne della Regione sono affidate alle province ai sensi dell'Art. 14, comma f), della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dell'Art. 52 del decreto del presidente della Repubblica n. 987 del 1955. 2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all'Art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' le seguenti funzioni amministrative: a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione; b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo Art. 10; c) istituzione e tenuta dell'albo regionale delle associazioni di pesca di cui al successivo Art. 7.