Art. 2. Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica 1. I comuni devono indicare negli strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridori aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. 2. Con direttiva della Regione e' definita l'ampiezza dei corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica. 3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0.2 micro Tesla in prossimita' di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonche' uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.