Art. 2.
        Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica

    1. I  comuni  devono  indicare  negli  strumenti  urbanistici gli
elettrodotti esistenti e specifici corridori aerei o interrati per la
localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore
a  30.000  volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica.
    2. Con   direttiva  della  Regione  e'  definita  l'ampiezza  dei
corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.
    3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il
rispetto  del  valore  limite  di  induzione  magnetica,  misurata al
ricettore,  di  0.2 micro Tesla in prossimita' di asili, scuole, aree
verdi  attrezzate,  ospedali ed aree urbane, nonche' uffici adibiti a
permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.