Art. 2.
                               Oggetto
    1. Costituiscono oggetto della presente legge:
      a) la  definizione  dei  criteri  generali  in  base ai quali i
comuni  procedono  alla  classificazione del proprio territorio nelle
zone  acustiche  previste  dalle vigenti normative per l'applicazione
dei  valori di qualita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h), della
legge n. 447/1995;
      b) la  definizione  dei  criteri  generali  in  base ai quali i
comuni adottano i piani di risanamento acustico;
      c) la   definizione   delle   modalita'   di   rilascio   delle
autorizzazioni  comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e
di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico qualora
vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi;
      d) la   definizione   dei   criteri   per  la  redazione  della
documentazione in materia di impatto acustico di cui all'Art. 8 della
legge n. 447/1995;
      e) l'individuazione  delle competenze provinciali in materia di
inquinamento  acustico  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 1, lettera h),
della legge n. 447/1995;
      f) l'indicazione,  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 1, lettera d)
della  legge  n.  447/1995, delle modalita' di controllo del rispetto
della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del
rilascio  delle  concessioni  edilizie  relative  a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative
ed   a   postazioni   di   servizi  commerciali  polifunzionali,  dei
provvedimenti  comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi
nonche'   dei   provvedimenti   di   licenze   o   di  autorizzazione
all'esercizio di attivita' produttive;
      g) la definizione dei criteri e condizioni per l'individuazione
di  valori  inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti
un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi
dell'Art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 447/1995;
      h) l'organizzazione dei servizi di controllo di cui all'Art. 14
della legge n. 447/1995;
      i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di
inerzia  dei  comuni  o degli enti competenti ovvero di conflitto tra
gli stessi;
      l)  la  definizione  delle  modalita',  scadenze e sanzioni per
l'obbligo  di  classificazione  delle zone acustiche per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.