Art. 2. Modificazione ed integrazioni dell'Art. 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi ferroviari" 1. All'Art. 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. La giunta regionale, alfine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, puo' promuovere, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una societa' a compartecipazione pubblico privata"; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'Art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'Art. 19 del decreto legislativo stesso."; e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del ferro."