Art. 2.
                               Termini
    1.  Qualora  un  progetto  per la ristrutturazione di un edificio
esistente preveda l'allacciamento ad un sistema di teleriscaldamento,
da provarsi mediante contratto preliminare, non sussiste l'obbligo di
adeguare  l'impianto  termico  nei  cinque  anni successivi alla data
della concessione edilizia dell'impianto di teleriscaldamento.
    2.  Se  l'allacciamento al sistema di teleriscaldamento non viene
effettuato,  l'impianto  termico  deve  essere  adeguato alle vigenti
norme   entro   sessanta   giorni  dalla  risoluzione  del  contratto
preliminare.
    3.  Rimane  fermo  l'obbligo  di risanamento dei serbatoi di olio
combustibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2000
Registro n. 1, foglio n. 44