Art. 2. 1. Al fine della attivazione della procedura di notifica, il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale, dopo l'espressione del parere della commissione consiliare competente, i progetti di legge o ogni altro atto concernente regimi di aiuto di cui all'art. 1. 2. Gli atti suddetti sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori del consiglio regionale; essi possono essere discussi solo dopo la comunicazione della conclusione favorevole dell'esame da parte della commissione europea. 3. Nel caso in cui la commissione europea formuli dei rilievi alle proposte di cui all'art. 1, il presidente, previa istruttoria da parte della competente struttura della direzione programmazione, inoltra al consiglio regionale, per le conseguenti determinazioni dell'assemblea, eventuali proposte di modifica agli atti stessi. 4. Il presidente del consiglio regionale dirama disposizioni organizzative agli organi ed alle strutture consiliari per l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.