Art. 2.
    1.  Al  fine  della  attivazione  della procedura di notifica, il
presidente  del  consiglio  regionale  trasmette  al presidente della
giunta  regionale,  dopo  l'espressione  del parere della commissione
consiliare  competente,  i  progetti  di  legge  o  ogni  altro  atto
concernente regimi di aiuto di cui all'art. 1.
    2.  Gli  atti  suddetti  sono  iscritti all'ordine del giorno dei
lavori  del  consiglio  regionale;  essi possono essere discussi solo
dopo  la  comunicazione  della  conclusione  favorevole dell'esame da
parte della commissione europea.
    3.  Nel  caso  in  cui la commissione europea formuli dei rilievi
alle proposte di cui all'art. 1, il presidente, previa istruttoria da
parte  della  competente  struttura  della  direzione programmazione,
inoltra  al  consiglio  regionale,  per le conseguenti determinazioni
dell'assemblea, eventuali proposte di modifica agli atti stessi.
    4.  Il  presidente  del  consiglio  regionale dirama disposizioni
organizzative   agli   organi   ed   alle  strutture  consiliari  per
l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.