Art. 2. Riconoscimento e attivita' 1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore e' effettuato secondo le procedure stabilite dall'Art. 3 del decreto legislativo n. 165/1999. 2. L'attivita' dell'organismo pagatore e' disciplinata da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/95 del consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia", del regolamento (CE) n. 1258/99 del consiglio del 17 maggio l 999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.