Art. 2.
                     Riconoscimento e attivita'
    1.   Il  riconoscimento  dell'organismo  pagatore  e'  effettuato
secondo le procedure stabilite dall'Art. 3 del decreto legislativo n.
165/1999.
    2.   L'attivita'   dell'organismo  pagatore  e'  disciplinata  da
apposito  regolamento  approvato  dalla  giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1287/95 del consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento
(CEE)  n.  729/70  relativo  al finanziamento della politica agricola
comune,  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  commissione  del
7 luglio   1995,   che   stabilisce   modalita'   d'applicazione  del
regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia", del regolamento
(CE)  n.  1258/99  del  consiglio  del  17 maggio  l 999, relativo al
finanziamento  della  politica  agricola  comune,  e  loro successive
modifiche ed integrazioni.