Art. 2.
             Rapporti tra province e Regioni confinanti
    1.  La  gestione  faunistico-venatoria  delle  aree  territoriali
prospicienti  i  corpi  idrici  interposti  tra province diverse, ivi
comprese  quelle  confinanti  con la Regione Lombardia, viene attuata
sulla  base  dei  rispettivi  confini  amministrativi,  salvo diverse
specifiche  intese  stipulate  tra  gli ambiti territoriali di caccia
(ATC)  interessati,  intese  che  le  province  competenti renderanno
eventualmente  operanti,  a  mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.