Art. 2. Rapporti tra province e Regioni confinanti 1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.