Art. 2.
                         F o r m a z i o n e
    l.  La Regione, in applicazione dell'art. 95, comma 1, lettere a)
e  g)  della  legge  regionale  2 marzo  1999,  n.  3,  provvede alla
programmazione   dei   corsi  e  alle  attivita'  didattico-formative
relative    all'acquisizione    della    qualifica    di    operatore
socio-sanitario.
    2.  La  Giunta  regionale  determina,  con  il  piano  annuale di
formazione  degli  operatori  della  sanita', in attuazione del piano
sanitario  regionale,  l'attivazione  dei corsi in base al fabbisogno
annuale.
    3.  I  corsi  sono  gestiti  dalle  aziende  sanitarie  locali ed
ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel
settore,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  ed in
particolare  dall'art.  5  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
modificazioni  e  dalla  legge  regionale  21 ottobre  1981,  n. 69 e
successive modificazioni.