Art. 2. F o r m a z i o n e l. La Regione, in applicazione dell'art. 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attivita' didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario. 2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanita', in attuazione del piano sanitario regionale, l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale. 3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.