Art. 2. Tipologia di accreditamento 1. Gli organismi di formazione possono chiedere l'accreditamento tra i seguenti ambiti di attivita': a) obbligo formativo; b) formazione superiore; c) formazione continua; d) orientamento. 2. L'elenco regionale di cui all'Art. 1 puo' essere articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attivita' di cui al comma 1.