Art. 2.
                     Tipologia di accreditamento
    1.  Gli organismi di formazione possono chiedere l'accreditamento
tra i seguenti ambiti di attivita':
      a) obbligo formativo;
      b) formazione superiore;
      c) formazione continua;
      d) orientamento.
    2. L'elenco regionale di cui all'Art. 1 puo' essere articolato in
sezioni corrispondenti agli ambiti di attivita' di cui al comma 1.