Art. 2. Ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitane, nonche' per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse. 2. La presente legge disciplina, altresi', i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonche' per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.