Art. 2. Comitato regionale degli utenti e dei consumatori 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, e' istituito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, che ha i seguenti compiti: a) svolge attivita' consultiva su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti; b) propone alla giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche della collaborazione di universita' e di istituti di ricerca pubblici e privati; c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea. 2. Ai componenti il comitato regionale dei consumatori e degli utenti e' corriposta un'indennita' di presenza pari a Euro 55,00 lordi a seduta, con il limite di ventiquattro sedute annuali. 3. Il Comitato trasmette alla giunta e al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.