Art. 2.
          Comitato regionale degli utenti e dei consumatori
    1.  Per  il  perseguimento  degli obiettivi di cui all'art. 1, e'
istituito  il  comitato regionale degli utenti e dei consumatori, che
ha i seguenti compiti:
      a) svolge  attivita'  consultiva  su  atti  di programmazione e
proposte  di  legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli
utenti;
      b) propone  alla  giunta  regionale studi e ricerche, gruppi di
lavoro,  conferenze  ed  altre  iniziative  sui  problemi inerenti il
consumo,  avvalendosi  anche della collaborazione di universita' e di
istituti di ricerca pubblici e privati;
      c) promuove   ogni  forma  di  raccordo  e  collaborazione  con
analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
    2.  Ai  componenti  il comitato regionale dei consumatori e degli
utenti  e'  corriposta  un'indennita'  di  presenza pari a Euro 55,00
lordi a seduta, con il limite di ventiquattro sedute annuali.
    3.  Il  Comitato  trasmette alla giunta e al consiglio regionale,
entro  il  31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.